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Crediti ZES Unica e Transizione 5.0: requisito dimensionale dell’impresa e divieto di doppio finanziamento

24 Giugno 2025 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la risposta n. 168/2025 che ha ad oggetto il Credito di imposta ZES Unica – Mezzogiorno e il Credito Transizione 5.0, in relazione al requisito dimensionale dell’impresa e all’applicazione del divieto di doppio finanziamento.

L’Istante, una società operante nel settore del commercio, afferma di voler effettuare diversi investimenti su due stabilimenti e, per quelli eseguiti su uno di essi, di voler beneficiare delle misure agevolative Credito di imposta ZES Unica e del Credito Transizione 5.0 (in presenza dei relativi presupposti).
A tal proposito, la società chiede:

  • quale sia il momento della ”cristallizzazione della dimensione d’impresa” ai fini dell’individuazione del quantum del credito spettante;

  • quale sia la ”corretta gestione del divieto di doppio finanziamento”.

Per il Credito di imposta ZES Unica

L’Agenzia rileva che l’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha istituito il Credito ZES Unica per investimenti in beni strumentali nelle zone assistite del Mezzogiorno.
Il D.M. ZES Unica 2024 ha definito le modalità di accesso e fruizione del credito. La Legge n. 207/2024 ha esteso il contributo agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
Gli operatori economici devono comunicare l’ammontare delle spese all’Agenzia delle entrate (comunicazione cd. originaria, da inviare tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025). Successivamente, a pena di decadenza, devono inviare una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti (tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025).
L’articolo 5, comma 4, del D.M. ZES Unica 2024 stabilisce che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato moltiplicando il credito richiesto per una percentuale resa nota con provvedimento dall’Agenzia, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni. Questa percentuale è calcolata rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti richiesti.
Ciò premesso, l’Agenzia ritiene che, ai fini del Credito di imposta ZES Unica per il 2025, l’Istante dovrà verificare la propria dimensione (a seguito dell’approvazione del bilancio 2024) al momento dell’invio della relativa comunicazione cd. integrativa, indipendentemente da quanto comunicato nella comunicazione originaria.

 

Per il Credito Transizione 5.0
L’Agenzia dichiara che la determinazione del momento in cui rilevare il dimensionamento dell’impresa beneficiaria in relazione al Credito Transizione 5.0 non è di sua competenza. Questo perché non riguarda disposizioni tributarie e la disciplina agevolativa demanda al MIMIT il compito di stabilire le modalità attuative e al GSE la gestione e il controllo delle istanze.

 

Corretta gestione del divieto di doppio finanziamento
Anche questo quesito non è di competenza dell’Agenzia, in quanto riguarda l’interpretazione di norme non fiscali.
L’Agenzia, tuttavia, segnala che il tema del divieto di doppio finanziamento e del cumulo delle misure agevolative è stato oggetto di esame da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF, in particolare con la circolare n. 33/2021, che ha fornito chiarimenti specifici.

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